Responsabilità sanitaria, in arrivo le nuove norme

È in dirittura di arrivo la nuova legge sulla "sicurezza delle cure e rischio degli esercenti delle professioni sanitarie". Il ddl, a firma dell'on. Federico Gelli, passerà a breve al voto del Senato, per poi essere ratificato alla Camera come ultimo passaggio. Un testo che va a toccare una materia sulla quale non si interveniva ormai da oltre un decennio.

Come spiega lo stesso on. Federico Gelli in una videointervista rilasciata in occasione del convegno che si è tenuto a Riolo Terme, presso la Cinica Villa Azzurra, "Responsabilità e sicurezza delle cure in psichiatria" . «Il provvedimento mantiene un equilibrio tra medico e paziente – spiega l'on. Gelli -, tra tutele per i professionisti e il diritto del paziente di essere risarcito».

Il ddl è composto da 15 articoli. «Si introduce il tema della sicurezza delle cure come diritto alla salute, inserito nei livelli essenziali dell'assistenza – prosegue Gelli -, si tocca il tema della prevenzione, guardando alla valorizzazione del risk management, viene istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE-NAS), l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità – aggiunge - , gli articoli più importanti sono quelli che vanno a cambiare il codice civile e penale sulla responsabilità professionale».

In sintesi, la depenalizzazione della colpa sanitaria, l'aumento delle garanzie per i professionisti, una via privilegiata per il cittadino che voglia chiedere risarcimento del danno subito da una struttura sanitaria. Nel Codice Penale viene inserito l'articolo 590-ter, secondo il quale l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose solo in caso di colpa grave. La colpa grave viene però esclusa quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, vengono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida.

Sul fronte civile, si prevede responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie, pubbliche e private, (con onere della prova a carico e prescrizione di 10 anni) ed extracontrattuale per l'esercente la professione sanitaria (onere della prova a carico del paziente e la riduzione della prescrizione da 10 a 5 anni) che svolge la propria attività nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale.

Viene introdotto anche il "Fondo di garanzia" per i cittadini, utile in diversi casi, ad esempio, quando abbiano avuto conferma del diritto al risarcimento ma la compagnia di assicurazione è fallita

Scarica il testo del ddl in fase di approvazione.


2016-12-16